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Il primo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "I vicebrigadieri in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, salvo quanto disposto al capo II per il gruppo squadroni carabinieri guardie del Presidente della Repubblica, sono tratti:
- 1)per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali dei carabinieri che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;
- 2)per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, dagli appuntati che, riconosciuti meritevoli per il complesso dei requisiti militari e professionali, siano stati ammessi a sostenere ed abbiano superato apposite prove scritte ed orali attinenti ai servizi di istituto ed abbiano quindi frequentato, con esito favorevole, un corso della durata di un anno presso la scuola sottufficiali dei carabinieri. I posti eventualmente rimasti scoperti per mancanza di elementi idonei sono devoluti in aumento ai posti assegnati al corso di cui al n. 1".
Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010
