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L'articolo 2 e' sostituito dal seguente: "L'ammissione al corso biennale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

  • 1)gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che: abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui e' bandito il concorso; non abbiano superato il 35° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso; siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";
  • 2)i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che: siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; non abbiano superato il 28° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso; siano di ottimi precedenti disciplinari;
  • 3)i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che: siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare il limite massimo di eta' e' elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito; siano celibi o vedovi, comunque senza prole; siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382; siano in possesso di idonei requisiti fisici, di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di eta' inferiore a 18 anni; abbiano, se minori, e qualora non abbiano gia' concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potesta' o dal tutore. L'ammissione al corso annuale della scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che: non abbiano superato il 40° anno di eta' alla data in cui e' bandito il concorso; siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media". Gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di eta' stabiliti dalla presente legge. Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso. Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformita' di regolamento approvato dal comando generale dell'Arma dei carabinieri".

Testo in vigore dal 19 agosto 1980 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-08-08;435~art3 · fonte su Normattiva