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All'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera b) del primo comma e' sostituita dalla seguente: "b) diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutica con l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ovvero diploma di laurea in farmacia con la relativa abilitazione all'esercizio della professione ovvero diploma di laurea in chimica o in chimica industriale con il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, per gli ufficiali chimici farmacisti. In relazione alle esigenze del ruolo, puo' essere indetto concorso per una o piu' categorie di laureati di cui sopra in possesso di uno dei predetti diplomi di abilitazione. Nella seconda ipotesi i bandi di concorso indicano la ripartizione dei posti"; il terzo comma e' abrogato.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
