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Nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, dopo il primo comma dell'articolo 63 sono inseriti i seguenti commi: "I tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario (ruolo ufficiali chimici farmacisti) reclutati mediante concorso o provenienti dall'Accademia di sanita' militare interforze, superato il corso applicativo, sono ammessi a valutazione per la promozione al grado di capitano dopo il compimento di quattro anni di permanenza nel grado. Gli ufficiali promossi in applicazione del precedente comma, qualora siano in possesso di uno dei diplomi di laurea, richiesti dalle norme sul reclutamento, conseguito con un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, assumono anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, con decorrenza retroattiva di un anno. Detti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo capitano gia' promosso avente la loro stessa anzianita' assoluta".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
