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A modifica di quanto stabilito dalla legge 14 marzo 1968, n. 273, i giovani ammessi all'Accademia di sanita' militare interforze aspiranti alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo del servizio sanitario (ufficiali chimici-farmacisti) dell'Esercito e nel ruolo farmacisti del corpo sanitario della Marina frequentano il corso di studi accademici previsti per il conseguimento della laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche. La disposizione di cui al precedente comma ha effetto a partire dai giovani ammessi ai corsi dell'Accademia di sanita' militare interforze successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
