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L'articolo 39 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali farmacisti sono reclutati mediante concorso per esami fra i laureati in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche che non abbiano superato l'eta' di 32 anni. Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati sottotenenti di vascello (FM) in servizio permanente effettivo".
Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
