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Nella prima applicazione della presente legge, i capitani, i quali sono stati esclusi dalla valutazione per la promozione al grado superiore perche' non in possesso delle due lauree richieste al terzo comma, abrogato dalla presente legge, dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, sono promossi anche in soprannumero al grado superiore con decorrenza di anzianita' nel grado dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1980 al 9 ottobre 2010
