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L'articolo 2 della legge 5 luglio 1952, n. 989, quale risulta modificato dall'articolo 1 della legge 29 giugno 1961, n. 577, e dalla legge 22 marzo 1965, n. 228, e' sostituito dal seguente: "Il reclutamento nel grado iniziale del ruolo naviganti speciale si effettua mediante concorso per titoli ed esami tra: gli ufficiali subalterni di complemento del ruolo naviganti, muniti del brevetto di pilota militare, che abbiano compiuto un periodo di servizio di almeno due anni come ufficiali piloti; i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che contino almeno due anni di anzianita' di grado nonche' i marescialli e gli altri sottufficiali, in servizio permanente, dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, che siano in possesso del diploma di licenza di istituto medio di secondo grado e abbiano prestato almeno quattro anni di servizio da sottufficiale pilota. Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'eta' di 27 e di 34 anni alla data del bando".

Testo in vigore dal 3 gennaio 1968 al 15 maggio 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-12-15;1262~art1 · fonte del testo