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Dopo l'articolo 116 e' aggiunto il seguente: "Art. 116-bis. - Per gli ufficiali di complemento del ruolo naviganti dell'Aeronautica e per gli ufficiali piloti di complemento dell'Esercito e della Marina il periodo di effettivo servizio aeronavigante compiuto presso societa' di navigazione aerea e' computato per meta' ai fini del raggiungimento dei periodi di comando, di imbarco o di servizio previsti dalle tabelle 5, 6 e 7 annesse alla presente legge, ma non oltre i 4/5 dei periodi suddetti".
Testo in vigore dal 9 luglio 1974 al 9 ottobre 2010
