Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010. 359 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Dopo l'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, numero 1137, e' aggiunto il seguente: "Art. 88-bis. - Per i guardiamarina ei sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che superino il biennio di applicazione dell'Accademia navale viene determinato, con decreto del Ministro il nuovo ordine di anzianita' in base alla graduatoria stabilita secondo le norme dello statuto dell'Accademia navale. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale che superino gli esami del secondo anno di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato detti esami nella prima sessione. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da, causa di servizio, frequentino il secondo anno di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo. al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non superino il secondo anno di applicazione sono ammessi a frequentarlo l'anno successivo purche' non abbiano gia' ripetuto una delle classi del biennio propedeutico o il primo anno di applicazione. Ove lo superino, essi sono promossi, se idonei, con anzianita' corrispondente alla data di compimento di due anni di permanenza nel grado. I guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che per la seconda volta non superino il secondo anno di applicazione o che non possano ripeterlo per il motivo indicato nel precedente comma, possono essere trasferiti, a domanda, con il proprio grado e la propria anzianita', nel ruolo speciale dei rispettivi Corpi, previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento. Se non esiste vacanza essi sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e l'eccedenza e' assorbita al verificarsi della prima vacanza. Per i guardiamarina e i sottotenenti del genio navale e delle armi navali, ruolo normale, che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 88".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art3 · fonte del testo