Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
Abrogato dal 9 ottobre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1964
Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza, nel grado e quanto si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita', corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-bis".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art2 · fonte del testo