Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 ottobre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il secondo comma dell'articolo 88 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' sostituito dal seguente: "Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto un anno di permanenza, nel grado e quanto si tratta dei guardiamarina e dei sottotenenti del Genio navale e delle armi navali, ruolo normale, sempre che abbiano superato il secondo anno di applicazione dell'Accademia navale, di cui alla tabella n. 2 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita', corrispondente alla data di compimento dell'anno di permanenza nel grado, salvo il disposto del quarto comma dell'articolo 88-bis".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art2 · fonte del testo