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Nell'articolo 8 della legge 18 dicembre 1952, n. 2386, il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali riconosciuti meritevoli dalla suddetta Commissione devono: sostenere le prove di esame sulle materie di insegnamento del corso normale di Stato Maggiore dell'Accademia navale, se sottotenenti di vascello; sostenere le prove di esame stabilite per il reclutamento nel ruolo normale di ufficiali laureati, se ufficiali subalterni degli altri Corpi indicati nell'articolo 1, i tenenti devono inoltre sostenere gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento a capitano del ruolo normale del rispettivo Corpo".

Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-02-14;47~art5 · fonte del testo