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Nell'articolo 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, o successive modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Universita'. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti".
Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010
