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Le nomine di cui al precedente articolo 7 e quelle da effettuare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge nel grado di guardiamarina o sottotenente del genio navale e delle armi navali sono conferite anche in soprannumero agli organici salvo riassorbimento con le successive vacanze.
Testo in vigore dal 2 marzo 1964 al 9 ottobre 2010
