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[1]L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' soppresso.
[2]La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1965
[4]SARAGAT
[5]MORO - REALE
[6]Visto, il Guardasigilli: REALE
Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 16 dicembre 2010
