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[1]L'articolo 34 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e' soppresso.

[2]La presente legge, munita dal sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 13 luglio 1965

[4]SARAGAT

[5]MORO - REALE

[6]Visto, il Guardasigilli: REALE

Testo in vigore dal 23 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;838~art2 · fonte del testo