L'ultimo comma dell'articolo 16 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'ammissione fra le passivita' non puo' avere luogo quando l'onere delle riparazioni sia a carico del conduttore e quando la rendita dei terreni e fabbricati sia stata stabilita al netto, con i criteri di cui alla seconda parte dell'articolo 6".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
