Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilita' prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita', ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo' eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sulla edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che, il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici. L'affittuario puo' trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto. E' fatta salva per l'affittuario la facolta' di chiedere alle competenti autorita' l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano".

Testo vigente dal 9 marzo 1972

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 150/1983

    Questione inammissibile
    8 giugno 1983

    La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la norma impugnata (concernente l'attribuzione, all'affittuario di casa rurale, del potere di eseguire le opere necessarie per renderla abitabile, trattenendo il relativo importo sul canone di affitto) trovare applicazione nella controversia in esame (giudizio in cui l'affittuario chiedeva che il concedente fosse condannato ad eseguire a sua cura e spese le opere). (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 41, 42, 43 e 44 Cost., dell'art. 16, L. 11 febbraio 1971 n. 11, nella parte in cui dispone in tema di affitto di fondi rustici, che "qualora la casa rurale, adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia, non presenti le condizioni di abitabilita` prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanita`, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici, oppure di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario puo` eseguire direttamente le opere necessarie", trattenendo "l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto").

    Art. 3 cost. · Art. 41 cost. · Art. 42 cost. · Art. 43 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1971-02-11;11~art16 · fonte su Normattiva