Il penultimo comma dell'articolo 17 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "L'ammontare della spesa deducibile in tutti i casi suddetti e' determinato tenendo principalmente conto delle circostanze di cui al n. 2, in misura non inferiore a L. 120.000 e non superiore a L. 180.000 annue per ciascun coadiutore". L'ultimo comma dello stesso articolo e' soppresso.

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art13 · fonte su Normattiva