L'articolo 49 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Quando l'amministrazione lo riconosca necessario, puo' essere ammessa tra le passivita', per le diocesi di notevole importanza, la spesa di un segretario, in misura non superiore a L. 180.000 annue, compresi in essa gli emolumenti di curia, eventualmente da lui percepiti e calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art26 · fonte su Normattiva