L'articolo 48 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "E' ammissibile tra le passivita' una spesa per compenso al vicario generale. L'ammontare di tale spesa e' di L. 300.000 annue, compresi gli emolumenti di curia da lui eventualmente percepiti, calcolati sulla media del triennio di cui all'articolo 9. Nel caso di piu' diocesi unite in perpetuo puo' essere ammesso fra le passivita' il compenso per il vicario generale di ciascuna diocesi".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art25 · fonte su Normattiva