L'articolo 83 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art38 · fonte su Normattiva