L'articolo 83 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai giudizi sostenuti dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse del Fondo per il culto e del Fondo di beneficenza e di religione nella citta' di Roma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
