Gli articoli 56 e 57 del predetto testo unico sono sostituiti dal seguente: "Ai titolari delle parrocchie della citta' di Roma, oltre all'assegno supplementare di congrua previsto dall'articolo 1 sul limite di annue L. 735.000 dal 1 luglio 1973 gravante sul bilancio del Fondo per il culto, viene corrisposto, su domanda, un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione nella citta' di Roma, per la differenza, fino alla maggiore misura di annue L. 1.250.000 a decorrere sempre dal 1 luglio 1973. Per il periodo di tempo anteriore la maggiore misura e' quella stabilita in base alle leggi all'epoca in vigore".

Testo vigente dal 14 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-07-26;343~art28 · fonte su Normattiva