L'articolo 82 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Gli assegni di congrua, supplementi di congrua, spese di culto, indennita' di decime, o altro titolo, sono corrisposti dalla data della bolla di nomina o da quella del civile riconoscimento dell'ente, qualora tale provvedimento sia posteriore alla bolla di nomina".
Testo vigente dal 14 agosto 1974
