Art. 6
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Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, anteriormente alla data di iscrizione al fondo, abbia prestato alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto in concessione periodi di lavoro senza obbligo di iscrizione al fondo stesso, ma coperti da contribuzione nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, puo' riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, i periodi stessi per la loro durata complessiva. La facolta' di riscatto prevista nel precedente comma e' estesa anche al personale che abbia prestato servizio alle dipendenze di aziende esercenti rifornimento, manutenzione e ricovero di automezzi adibiti a pubblici servizi di trasporto, sempreche' provenga da azienda alla quale siano state estese, per effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, le norme contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Per ottenere il riconoscimento dei periodi di servizio di cui ai precedenti commi, gli interessati, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in costanza del rapporto di lavoro, corredandola dei documenti richiesti dall'istituto medesimo. Il riscatto dei periodi di servizio indicati al primo comma del presente articolo puo' essere chiesto, in costanza del rapporto di lavoro, anche dal personale che sara' iscritto al fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' siano decorsi due anni dalla data di iscrizione. La domanda corredata dei documenti richiesti dall'INPS deve essere presentata allo stesso istituto entro un anno dalla scadenza del biennio di iscrizione. Gli agenti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge i quali, anteriormente alla data di iscrizione, abbiano prestato altri periodi di lavoro alle dipendenze di aziende esercenti pubblici servizi di trasporto con obbligo di contribuzione al fondo stesso, possono ottenere il riconoscimento anche se la precedente posizione assicurativa, a seguito di esonero dal servizio, sia stata o debba essere eliminata in applicazione delle norme sulla previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel terzo comma del presente articolo. La facolta' di riscatto e' concessa anche al personale che sara' iscritto al fondo posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e che chieda il riconoscimento di periodi di servizio per i quali la posizione assicurativa, gia' costituita presso il fondo stesso, sia stata, a seguito di esonero, eliminata ai sensi delle disposizioni accennate nel precedente quinto comma. Per il riconoscimento di tali periodi si applicano le disposizioni contenute nel precedente comma quarto. Gli interessati, per ottenere i riconoscimenti previdenziali previsti dal presente articolo, devono versare, in unica soluzione, entro un anno dalla data in cui l'istituto ne ha loro notificato l'importo, una somma pari alla differenza tra la riserva matematica calcolata con riferimento all'eta' dell'agente al momento della domanda e alla maggior quota della pensione complessiva a carico del fondo che verra' acquisita dal lavoratore per effetto del riconoscimento stesso, e la riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo che si vuole riscattare. Le posizioni assicurative costituite in favore degli interessati nell'assicurazione generale obbligatoria durante i periodi riscattati sono annullate e la gestione dell'assicurazione generale obbligatoria accredita il fondo della riserva matematica relativa alla pensione supplementare adeguata, corrispondente ai contributi obbligatori versati nel periodo riscattato. Le suddette riserve sono determinate applicando le tariffe fissate con il decreto previsto dall'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Non e' consentito il riscatto di periodi che abbiano gia' dato luogo a liquidazione di altra pensione. L'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 830, e' abrogato.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 1 dicembre 1971
