[1]Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidita', vecchiaia e superstiti e che non possa piu' versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

[2]La corrispondente riserva matematica e' devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al Fondo, di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

[3]La rendita integra con effetto immediato la pensione gia' in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

[4]Il datore di lavoro e' ammesso ad esercitare la facolta' concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato. 14

[5]Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, puo' egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente. 14

[6]Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorche' si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

[7]((Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facolta' di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, puo' chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma)).

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

14

La Corte Costituzionale con sentenza 13 - 22 dicembre 1989, n. 568 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento di pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e superstiti), nella parte in cui, salva la necessita' della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione."

Testo vigente dal 12 gennaio 2025

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 13, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 33461/2025

    22 dicembre 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • CONTROVERSIE

    L'azione con la quale il lavoratore chiede, ai sensi dell'art. 13, comma 5, prima parte, della l. n. 1338 del 1962, al datore di lavoro, inadempiente all'obbligo contributivo, di versare la riserva matematica per costituire la rendita vitalizia presso l'INPS, non configura una pretesa risarcitoria che può essere rivolta esclusivamente nei confronti del datore, bensì una domanda di natura costitutiva volta alla costituzione della rendita vitalizia, rispetto alla quale l'ente previdenziale, tenuto a vigilare sulla corretta allegazione dei presupposti della domanda, è litisconsorte necessario, anche ai fini della futura opponibilità della sentenza nei suoi confronti.

    Art. 13 · Art. 102 c.p.c. · Art. 2116 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 23911/2025

    26 agosto 2025
    • PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI)
    • ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI

    Il riscatto degli anni del corso di laurea costituisce una fattispecie a formazione progressiva, nella quale alla presentazione della domanda consegue l'obbligo, per l'ente previdenziale, di comunicare la riserva matematica e le modalità di versamento dell'importo, e solo dalla data di detta comunicazione decorre l'ulteriore termine - da considerarsi essenziale - per l'adesione del lavoratore e il versamento della riserva suddetta, il cui mancato rispetto comporta la decadenza e la necessità di una nuova domanda, con ricalcolo della riserva.

    Art. 13 · Art. 1457 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 22802/2025

    7 agosto 2025

    PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - Prescrizione - Decorrenza per il datore di lavoro e il lavoratore - Differenze. 25 <!-- pag. 26 --> In tema di omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, la facoltà di chiedere all'INPS la costituzione della rendita vitalizia reversibile disciplinata dall'art. 13 della l. n. 1338 del 1962 - esercitabile sia dal datore inadempiente (comma 1) sia, in sua sostituzione, dal lavoratore assicurato (comma 5) - è soggetta alla prescrizione decennale, il cui termine inizia a decorrere, per il datore di lavoro, dal momento in cui si è prescritto il diritto dell'INPS all'adempimento dell'obbligo contributivo, e, per il dipendente, da quando è maturata la prescrizione del diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione di detta rendita.

    Art. 13 · Art. 30 Disposizioni in materia di lavoro · Art. 2116 c.c. · Art. 2935 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 568/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    Il riconoscimento del diritto del lavoratore ad una rendita vitalizia nel caso in cui - per mancato versamento ed intervenuta prescrizione dei contributi - rimanga privo di pensione, non può essere frustrato da un regime probatorio così difficoltoso da farlo divenire inattuabile, risultando altrimenti violato l'art. 24 Cost.. Pertanto, l'esistenza del rapporto di lavoro - pur dovendo essere provata per iscritto, onde evitare possibili collusioni ai danni dell'INPS - non deve necessariamente risultare da documento di data certa, trovando applicazione il comma terzo dell'art. 2704 cod.civ.; mentre la durata e la retribuzione, essendo semplici modalità del rapporto, possono essere provate anche con mezzi diversi dallo scritto. Consegue che è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 24 e 38 Cost. - l'art. 13, commi quarto e quinto, L. 12 agosto 1962 n. 1338, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto stesso e l'ammontare della retribuzione. - v. S.n. 26/1984.

    Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 21/2001

    Questione infondata
    23 gennaio 2001

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, nella parte in cui non consentirebbe di estendere, ai familiari coadiutori dell'impresa artigiana, la disciplina prevista per i lavoratori dipendenti nel caso di omesso versamento di contributi obbligatori per l'assicurazione generale obbligatoria. Tale norma infatti, come già ritenuto con la sentenza n. 18 del 1985, può essere estensivamente interpretata nel senso auspicato dal rimettente, il quale - pur dichiarando di non aderire all'interpretazione proposta dalla Corte - non adduce alcun argomento nuovo, atto a superarla. M.R.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 18/1995

    Questione infondata
    19 gennaio 1995

    La disposizione dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962, concernente la rendita vitalizia reversibile che, qualora il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi per l'assicurazione obbligatoria I.V.S., e non gli sia più consentito di versarli per sopravvenuta prescrizione, può essere costituita - in via principale dal datore di lavoro e in via sostitutiva dal lavoratore dipendente - deve ritenersi applicabile, pur in mancanza di una espressa menzione, anche in favore dei familiari coadiuvanti di imprese artigiane. Appaiono decisivi in tal senso il rinvio - indubbiamente "formale" e non "recettizio" - che l'art. 1, secondo comma, della legge n. 463 del 1959, nell'estendere agli artigiani ed ai familiari coadiuvanti l'assicurazione obbligatoria I.V.S. fa alle norme del r.d.l. n. 1827 del 1935 e successive modificazioni, sull'ordinamento previdenziale dei lavoratori dipendenti - tra le quali il su indicato art. 13 certamente rientra - i connotati di generalità e astrattezza dello stesso art. 13, e, in definitiva, il dinamismo della legislazione previdenziale improntato al principio della sicurezza sociale. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità formulata in proposito in base all'errato assunto che tale interpretazione, necessariamente estensiva, ed unica conforme al dettato costituzionale, e giustificata - secondo principi già enunciati dalla Corte - da un giudizio di meritevolezza del medesimo trattamento che, fondato sulla 'ratio legis', non trasmoda nel procedimento analogico, non fosse praticabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338). - Nello stesso senso, in motivazione, anche se solo 'incidenter', Cass. n. 6289/1990. Riguardo ai principi su richiamati riguardo alla interpretazione estensiva, v. inoltre S. n. 526/1990. red.: S.P.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 13 Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti

    Leggi la pronuncia
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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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