Art. 7
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L'articolo 28 del regolamento allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, gia' modificato dall'articolo 1 della legge 1 agosto 1941, n. 1063, e' sostituito dal seguente: "Nei casi di inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro, all'agente che rimanga in servizio anche se adibito ad altre mansioni viene conservato lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio. La rendita di cui al regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e' corrisposta direttamente all'agente infortunato nella misura spettantegli in relazione alla invalidita' permanente e dalla data in cui ha subito l'infortunio". La disposizione di cui al presente articolo ha effetto dal 1 luglio 1969.
Testo in vigore dal 12 aprile 1968 al 1 dicembre 1971
