Con decorrenza dal 1 luglio 1962, agli invalidi per infortunio sul lavoro in agricoltura, gia' indennizzati in capitale ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, o in rendita vitalizia costituita a norma dell'articolo 111 del regolamento 21 novembre 1918, n. 889, per la esecuzione del predetto decreto luogotenenziale, sono concessi i seguenti assegni continuativi mensili: con grado di inabilita' dal 50 al 79 per cento, se titolari di rendita vitalizia, lire 5.000; con grado di inabilita' 60 al 79 per cento, se liquidati in capitale, lire 5.000; con grado di inabilita' dall'80 al 89 per cento, lire 13.000; con grado di inabilita' dal 90 al 100 per cento, lire 18.000; con grado di inabilita' 100 per cento, nei casi nei quali sia, indispensabile una assistenza personale continuativa, a norma dell'articolo 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni, lire 30.000. Gli assegni di cui al precedente comma sostituiscono e assorbono fino a concorrenza dei loro importi ogni altro assegno mensile corrisposto anche sotto diversa denominazione dall'istituto assicuratore.

Testo vigente dal 31 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;15~art20 · fonte su Normattiva