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[1]La restituzione del dazio e degli altri oneri doganali si effettua in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

  • a)navi da guerra estere......................... L. 35 il kg. b) navi mercantili, a scafo metallico, per la na- vigazione marittima................................ " 23 " "
  • c)altre navi e galleggianti, a scafo metallico, per la navigazione marittima, previsti dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522................. " 20 " "
  • d)materiali, nonche motori a pistone, a scoppio, a iniezione, ecc. (motori marini), apparati a tur- bina ed altri macchinari, impiegati nei lavori di modificazione, trasformazione e riparazione di navi e galleggianti per la navigazione marittima con le limitazioni previste dall'art. 15 della legge 17 luglio 1954, n. 522................................ " 23 " "
  • e)materiali ed oggetti di dotazione, di ricambio e di arredamento di navi e galleggianti per la na- vigazione marittima, in esercizio.................. " 21 " "
  • f)nuovi apparati motori ed altri macchinari in stallati su navi e galleggianti di nuova costruzio ne, con scafo in legno, per la navigazione marittima L. 22 il kg.

[2]La restituzione di cui al comma precedente e' commisurata:

  • 1)per le navi di nuova costruzione, al peso della nave completa, scarica ed asciutta, esclusa la zavorra fissa;
  • 2)per i materiali ed i macchinari di cui alle lettere d) e f), al peso dei materiali e macchinari effettivamente installati a bordo;
  • 3)per i materiali e gli oggetti di cui alla, lettera e), al peso dei materiali ed oggetti imbarcati.

Testo in vigore dal 4 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art2 · fonte del testo