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Le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano mediante la restituzione alla esportazione di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, in base ai criteri e con le aliquote di seguito indicate:

  • a)navi complete di nuova costruzione - L. 5 per cento, da liquidarsi a favore del cantiere navale che ha effettuato la costruzione, sull'importo addebitato al committente o all'acquirente della nave;
  • b)modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi in esercizio - L. 3 per cento, da liquidarsi a favore dell'assuntore dei lavori, sull'importo addebitato al committente. Nei lavori eseguiti dal cantiere navale, o altro imprenditore, per conto di terzi, concorrono a costituire il valore sul quale vanno liquidate, a favore dell'assuntore, le aliquote di restituzione dell'imposta generale sull'entrata, i materiali impiegati dall'assuntore medesimo che siano di proprieta' del committente. Le aliquote di restituzione stabilite nel primo comma assorbono ogni altra agevolazione in materia di imposta generale sull'entrata, derivante dall'art. 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522. Per i nuovi apparati motori di produzione nazionale, destinati a lavori di cui alla lettera b) del presente articolo, le agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata si applicano a norma del successivo art. 5.

Testo in vigore dal 4 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art3 · fonte del testo