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Quando nei lavori di costruzione, modificazione, trasformazione, riparazione, allestimento ed arredamento di navi, vengono impiegati materiali e prodotti esteri, compresi quelli siderurgici provenienti da Stati non appartenenti alla Comunita' Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'ammontare delle somme da restituire, viene determinato come segue:
- a)per il dazio e per gli altri oneri doganali, dal peso della nave completa, scarica ed asciutta o da quello dei materiali incorporati, si detrae il peso dei materiali esteri effettivamente impiegati, ammessi alla esenzione daziaria ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522;
- b)per l'imposta generale sull'entrata, dall'ammontare delle somme da restituire si detrae quello relativo all'imposta di cui all'art. 17 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed alla imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, gravanti sui materiali esteri, effettivamente impiegati, ammessi all'esenzione ai sensi dell'art. 1 della legge 17 luglio 1954, n. 522. Gli stessi criteri vengono seguiti per i materiali e gli oggetti di dotazione e di ricambio, nonche' per i macchinari finiti e le parti staccate di essi, ottenuti, in tutto o in parte, con impiego di materiale estero.
Testo in vigore dal 4 agosto 1960 al 22 dicembre 2008
