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L'art. 4 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e' modificato come segue: "Sono ammessi a registrazione col pagamento della imposta fissa ed i relativi corrispettivi sono esenti dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti: alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente; alla riparazione, modificazione e trasformazione degli scafi, degli apparati motori e dei macchinari od apparecchi ausiliari di bordo; alla costruzione di apparati motori di produzione nazionale, destinati a navi in esercizio. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano ai rapporti contrattuali tra il committente ed il cantiere o l'assuntore dei lavori, ivi compreso il costruttore dell'apparato motore, come pure a quelli posti in essere da cantiere o dall'assuntore medesimo per la integrale cessione ad altra impresa dei lavoro ad esso commesso. ((Sono egualmente ammessi a registrazione, con il pagamento della imposta fissa ed il relativo corrispettivo e' esente dalla imposta generale sull'entrata, i contratti inerenti alla prima vendita delle navi costruite in proprio dai cantieri, nonche' alla vendita nel corso della costruzione o dell'allestimento di navi iniziate in proprio dai cantieri stessi)). Sono amessi a registrazione col pagamento della imposta fissa, i contratti stipulati dai cantieri, dai committenti o dagli armatori: per l'acquisto di materie e prodotti occorrenti ai lavori di cui al primo comma, nonche' per le prestazioni di servizi relativi ai lavori stessi; ((per l'allestimento e arredamento delle navi, nonche' per i lavori di riparazione e trasformazione relativi)); per l'installazione su navi in esercizio di macchinari finiti e di parti staccate di essi".

Testo in vigore dal 19 maggio 1961 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art6 · fonte su Normattiva