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Le disposizioni previste in materia di imposta generale sull'entrata dai precedenti articoli 3 e 4, si applicano anche alle navi di nuova costruzione che avevano diritto alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione per effetto dei decreti emanati dal Ministro per le finanze in base alla facolta' prevista dall'art. 21, penultimo comma, della legge 19 giugno 1940, n. 762, che siano state consegnate dopo il 20 agosto 1954, nonche' alle navi di nuova costruzione gia' ammesse a fruire delle agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato ancora effettuato il pagamento definitivo delle somme spettanti a titolo di restituzione dell'imposta generale sull'entrata. Ai fini del precedente comma, l'imposta generale sull'entrata eventualmente non assolta per l'acquisto o l'importazione delle materie e dei prodotti impiegati nei lavori stessi, deve essere detratta dall'ammontare della restituzione.

Testo in vigore dal 4 agosto 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-07-19;764~art7 · fonte del testo