Le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sia militari che civili, sono concessi e liquidati in base alla tabella C annessa alla presente legge. La tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, modificata dall'articolo 4 della legge 26 luglio 1957, n. 616 e le tabelle G, I, M, O annesse alla legge 25 gennaio 1962, n. 12, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate alla presente legge.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art1 · fonte su Normattiva