L'assegno complementare previsto dall'articolo 3 della legge 26 luglio 1957, n. 616, a favore degli invalidi di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidita', e' stabilito nella misura unica di lire 324.000 annue. L'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1266, e soppresso.
Testo vigente dal 29 maggio 1967
