L'aumento d'integrazione previsto dall'articolo 46 della legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni, compete anche per i figli maggiorenni, nubili se di sesso femminile, qualora siano iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art14 · fonte su Normattiva