All'articolo 62 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e' aggiunto il seguente comma: "Ai fini del presente articolo sono equiparati ai minori gli orfani maggiorenni, nubili se di sesso femminile, iscritti ad Universita' o ad Istituti superiori equiparati, per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 260 anno di eta'". Le disposizioni di cui alla legge 5 marzo 1965, n. 164, sono abrogate.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art15 · fonte su Normattiva