Sino al 31 dicembre 1967 le pensioni, gli assegni rinnovabili e le indennita' per i mutilati ed invalidi di guerra, sono concessi e liquidati in base alle tabelle C e D, annesse alla presente legge, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 26 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Con effetto dal 1 gennaio 1968 la tabella D e' soppressa.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art20 · fonte su Normattiva