Alla copertura degli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati in 6 miliardi per l'esercizio 1966 e in 25 miliardi per l'esercizio 1967, si provvede con le dotazioni apposite iscritte nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per i rispettivi esercizi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-18;318~art21 · fonte su Normattiva