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I (( marescialli)) dell'Arma dei carabinieri e dl Corpo della guardia di finanza si distinguono in:
- a)(( marescialli)) in servizio permanente;
- b)(( marescialli)) in ferma volontaria;
- c)(( marescialli)) in congedo;
- d)(( marescialli)) in congedo assoluto. I (( marescialli)) in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. Ai (( marescialli)) che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite d'eta' sono estese le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
