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I marescialli del Corpo della Guardia di finanza si distinguono in:
- a)marescialli in servizio permanente;
- b)marescialli in ferma volontaria;
- c)marescialli in congedo;
- d)marescialli in congedo assoluto. I marescialli in congedo sono ripartiti nelle categorie dell'ausiliaria, del complemento e della riserva. 3. Ai marescialli che cessano dal servizio permanente per il raggiungimento del limite di eta' si applicano le norme di cui al titolo IV della legge 10 maggio 1983, n. 212, nonche', in quanto compatibili, l'articolo 886 e la sezione III del capo VII del titolo V del libro IV del codice dell'ordinamento militare.
Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017
