Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →

Al primo comma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 397, come modificato dall'articolo 2 della legge 8 agosto 1980, n. 435, il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili, mediante corso-concorso per titoli ed esami, indetto con decreto del Ministro della difesa, dagli appuntati ed appuntati scelti che abbiano compiuto trentacinque anni di eta' o quindici anni di servizio da carabiniere ed abbiano riportato nell'ultimo triennio la qualifica di almeno "superiore alla media". Le modalita' ed i programmi della durata prevista di norma in tre mesi sono indicati con determinazione del comandante generale. Il corso puo' essere ripetuto, a domanda, per una sola volta. I vincitori del corso-concorso sono nominati vicebrigadieri secondo l'ordine di graduatoria e nel limite massimo dei posti disponibili, con decorrenza dal giorno successivo alla data di nimina dell'ultimo vicebrigadiere proveniente dal corso della scuola sottufficiali concluso nell'anno. I posti rimasti scoperti sono devoluti in aumento ai corsi di reclutamento ordinario dello stesso anno". I numeri 1) e 2) dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, sono sostituiti dai seguenti: "1) per sette decimi dei posti disponibili nell'organico, dagli allievi della scuola sottufficiali della Guardia di finanza che abbiano superato apposito corso della durata di due anni;

  • 2)per i rimanenti tre decimi dei posti disponibili nell'organico mediante concorso per titoli ed esami indetto con decreto del Ministro delle finanze, dagli appuntati e appuntati scelti della Guardia di finanza. Per la partecipazione al concorso gli appuntati e gli appuntati scelti debbono aver riportato la qualifica di "superiore alla media" nell'ultimo triennio di servizio. La partecipazione al concorso non e' consentita agli appuntati e appuntati scelti che abbiano riportato il giudizio di non idoneita' in due precedenti concorsi. I posti eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento a quelli assegnati al concorso di cui al successivo articolo 2". L'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627, e' sostituito dal seguente: "Art. 15. - 1. La composizione della commissione esaminatrice, l'indicazione dei titoli da valutare, le prove d'esame e le norme di svolgimento degli esami del concorso di cui al numero 2) dell'articolo 1 della presente legge sono stabiliti con decreto del Ministero delle finanze. 2. I requisiti ed i titoli debbono essere posseduti alla data indicata nel bando di concorso. 3. La commissione esaminatrice valuta i titoli degli appuntati in possesso dei requisiti necessari per la partecipazione al concorso per titoli ed esami ed attribuisce a ciascun concorrente un punto complessivo espresso in ventesimi. 4. I graduati che superano gli esami di concorso, i cui voti sono espressi in ventesimi, sono iscritti in graduatorie, distinte per contingente, formete in base alla media dei voti riportati negli esami stessi ed al punto attribuito ai titoli posseduti. 5. Sono giudicati idonei i concorrenti che nelle prove di esame riportano almeno 10/20. 6. I medesimi sono nominati vicebrigadieri, secondo l'ordine delle graduatorie e nel limite massimo dei posti loro spettanti in applicazione dell'articolo 1 e solo dopo aver frequentato, con esito favorevole, un corso speciale della durata non inferiore a sei mesi".

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art14 · fonte su Normattiva