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Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonche' quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995
