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Ai vicebrigadieri dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1961, n. 1168, ed alla legge 3 agosto 1961, n. 833, nonche' quelle della legge 31 luglio 1954, n. 599, in quanto compatibili con la presente legge. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198
3Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."
Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010
