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I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri ed i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995
