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I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri ed i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta'.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 11 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art17 · fonte su Normattiva