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I carabinieri ed i finanzieri, gli appuntati, i vicebrigadieri ed i brigadieri possono contrarre matrimonio dopo aver compiuto quattro anni di servizio. La disposizione del comma 1 non si applica a coloro che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta'. 3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198

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Il D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 198 ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che " Le disposizioni del Titolo I e degli articoli 16 e 17 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, relative ai vice brigadieri devono intendersi riferite al grado di maresciallo."

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art17 · fonte su Normattiva