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I procedimenti relativi ad infrazioni alle disposizioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa sono estinti qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora emanati i provvedimenti di cessazione dal servizio. I militari di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sono stati congedati per infrazioni sul matrimonio previste dalla preesistente normativa, possono essere riammessi in servizio a domanda, purche' non abbiano superato il trentesimo anno di eta' e conservino i prescritti requisiti di idoneita'.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art18 · fonte su Normattiva