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I graduati, i carabinieri e i finanzieri si distinguono in:

  • a)appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in servizio permanente;
  • b)appuntati, carabinieri e finanzieri in ferma volontaria;
  • c)carabinieri ausiliari in ferma volontaria;
  • d)appuntati scelti, appuntati, carabinieri scelti, finanzieri scelti, carabinieri e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva ed in congedo assoluto. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestriere, industria o commercio, ne comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. Gli articoli 2 e 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, e l'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, sono abrogati. (( 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri", "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri' e 'servizio permanente".)) ((3))

Testo in vigore dal 11 giugno 1995 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art2 · fonte su Normattiva