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I graduati e i finanzieri si distinguono in:

  • a)appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
  • b)appuntati e finanzieri in ferma volontaria;
  • c)appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto. Occupano i posti in organico i militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Il personale di cui al comma 1 non puo' esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, ne' comunque attendere a occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. L'articolo 6 della legge 3 agosto 1961, n. 833, e' abrogato. 5. In tutte le norme in vigore, le espressioni "militare di truppa" e "servizio continuativo" riferite al Corpo della guardia di finanza, sono sostituite rispettivamente con quelle di "personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri" e "servizio permanente".

Testo in vigore dal 9 ottobre 2010 al 1 gennaio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art2 · fonte su Normattiva