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In sede di prima applicazione della presente legge:

  • a)i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri in ferma o in prima rafferma triennale permangono nella rispettiva posizione di stato sino al compimento del quarto anno di servizio, data in cui transitano in servizio permanente:
  • b)i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri che abbiano compiuto un anno di servizio in prima rafferma triennale transitano in servizio permanente:
  • c)i militari che siano stati ammessi alla seconda rafferma triennale transitano in servizio permanente:
  • d)i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con raffermaannuale di esperimento permangono in tale posizione di stato. I medesimi possono ottenere a domanda, da presentare sessanta giorni prima della scadenza del vincolo, l'ammissione in servizio permanente;
  • e)i vicebrigadieri, i carabinieri e i finanzieri vincolati con rafferma provvisoria, che abbiano riacquistato l'idoneita' fisica al servizio incondizionato o nei cui confronti si sia concluso favorevolmente il procedimento penale o disciplinare, possono ottenere, a domanda, l'ammissione in servizio permanente se hanno compiuto quattro anni di servizio ovvero permanere in rafferma provvisoria fino al compimento di tale periodo di servizio.

Testo in vigore dal 21 febbraio 1989 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-01;53~art27 · fonte su Normattiva