Per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato e delle altre forze di polizia indicate dall'articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' richiesto il possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

2

La Corte costituzionale, con sentenza 23-31 marzo 1994, n. 108 (in G.U. 1a s.s. 6/4/1994, n. 15) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo 26, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa.

Testo vigente dal 7 aprile 1994

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 26, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 12027/2025

    7 maggio 2025
    • LAVORO
    • LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)

    (Nella specie, la S.C., in riforma dell'impugnata sentenza, ha confermato il provvedimento di radiazione di un soggetto nei cui confronti era stata emessa sentenza di patteggiamento per il reato di violenza sessuale di gruppo ex artt. 110 e 609-octies c.p., in ragione della equiparazione della stessa alla sentenza di condanna, ai sensi dell'art. 445, comma 1-bis, c.p.p.).

    Art. 26 · Art. 2106 c.c. · Art. 35 Misure di potenziamento delle forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco · Art. 445 c.p.p.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 108/1994

    Ha colpito questo articolo
    31 marzo 1994

    L'appartenenza a famiglia di estimazione morale indiscussa non può ragionevolmente costituire requisito per l'ingresso nei ruoli della polizia di Stato, giacché non riguarda capacità, attitudini o condotte relative all'aspirante, bensì valutazioni o comportamenti riferibili ai suoi familiari, che - in base ad una presunzione legislativa arbitraria, non più rispondente alla situazione sociale italiana - vengono automaticamente imputate al soggetto interessato; la previsione del suddetto requisito si risolve quindi in una irragionevole e discriminatoria limitazione della possibilità di accesso ai pubblici uffici, tanto più che l'accertamento della mancanza di esso non è correlato a valutazioni imparziali, basate su fatti specifici e rese note attraverso la motivazione del provvedimento - così da consentire il controllo di legittimità del giudice amministrativo - bensì è rimesso all'apprezzamento insindacabile del Ministro, in base alle "informazioni raccolte" da apparati amministrativi o da uffici di P.S.. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 51, comma primo, Cost. - l'art. 26 della legge 1 febbraio 1989 n. 53, nella parte in cui, rinviando per l'accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato al possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, prevede che siano esclusi coloro che, per le informazioni raccolte, non risultano, secondo l'apprezzamento insindacabile del Ministro competente, appartenenti a famiglia di estimazione morale indiscussa. - V. massima precedente (e richiami giurisprudenziali ivi indicati); sulle esigenze costituzionali che precludono alla p.a. apprezzamenti di latitudine ed ampiezza tali da impedire la verifica di legittimità del giudice amministrativo, v. S. n. 440/1993. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 26 ((Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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